Inizia martedì 27 Ottobre la votazione del DDL contro l’omobitransfobia, che prende il nome dal suo primo proponente e firmatario Alessandro Zan.
Il DDL estende da un lato le fattispecie previste dagli art. 604bis e ter della Reale-Mancino (legge contro i reati d’odio verso razza, etnia, nazionalità e religione) ai crimini legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Dall’altro crea e organizza attività di centri antidiscriminazione e case rifugio per le vittime di violenze e discriminazioni omotransfobiche.
Come è prassi in Italia, si sono susseguite esternazioni dei politici di turno come Meloni e Salvini e di altre personalità di spicco del calibro di Gandolfini, Pillon e De Mari che sostengono che non vi sia nessun bisogno di una legge di tale portata e che, anzi, limiterebbe la libertà di dire “frocio” ad un altro individuo.Noi abbiamo fatto una chiacchierata con Angelo Schillaci, professore associato di diritto pubblico comparato dell’Università della Sapienza e con Monica Cirinnà la senatrice “paladina dei diritti” che ha donato all’Italia un inizio di civiltà in materia di diritti LGBT con l’attuale legge sulle Unioni Civili.
Con il Professor Schillaci abbiamo voluto capire realmente cosa prevedesse il DDL:
Esiste la legge Reale-Mancino contro i crimini di odio, perché non è stata mai estesa anche alle condotte motivate da omolesbobitransfobia?
La prima proposta di legge in materia è stata presentata nel lontano 1996, e da allora si sono conseguiti molti tentativi di ottenere questo risultato. Il dibattito, finora, si è sempre arenato su uno stesso scoglio, e cioè l’infondato timore che estendendo la legge Mancino all’omolesbobitransfobia si andasse a ledere la libertà di opinione. Una preoccupazione eccessiva e come ho detto infondata, perché la legge Mancino già individua il confine tra le opinioni, che restano tutelate dalla Costituzione, e l’istigazione alla discriminazione e alla violenza, che è cosa ben diversa. Più in profondità, credo che la resistenza derivi anche dal fatto che c’è chi non vuole vedere scritto nero su bianco, in una legge dello Stato, che orientamento sessuale e identità di genere sono dimensioni della dignità personale meritevoli di riconoscimento e protezione anche da parte del diritto. Sono però fiducioso che questa sia la volta buona.
Con la legge Zan prevede realmente che ci sarà un’applicazione della stessa e non come la Reale-Mancino, quasi mai applicata?
Credo che la proposta di legge Zan, se approvata, rappresenterà un importante strumento di tutela per le persone LGBT+ colpite da discriminazione e violenza omolesbobitransfobica. Bisogna infatti pensare che la legge Mancino è stata forse applicata in modo sporadico per quel che riguarda le fattispecie autonome di reato (istigazione al compimento e compimento di atti discriminatori e violenti), mentre nettamente più utile e applicata è stata la circostanza aggravante. Questo significa che tutte le volte che una persona LGBT+ sarà vittima di un reato comune (ad esempio diffamazione o lesioni) motivato da omolesbobitransfobia questa motivazione non solo potrà essere contestata davanti al giudice, ma la pena per il reato comune potrà essere aumentata fino alla metà. Si tratta di uno strumento di tutela formidabile, da non sottovalutare. E ovviamente, la proposta di legge Zan non si occupa solo di reati e pene, ma interviene anche sulle condizioni strutturali della discriminazione e della violenza, potenziando la strategia LGBT+ dell’UNAR e istituendo centri contro le discriminazioni e case rifugio: una norma, quest’ultima, che è stata già approvata in sede di conversione del decreto “agosto” ed è dunque già legge dello Stato.
Nello specifico quali pene e sanzioni prevede il DDL Zan?
Le pene sono quelle già previste dall’articolo 604 bis del codice penale per i reati di istigazione e compimento di atti discriminatori e violenti. Si va dalla reclusione fino a un anno e sei mesi (o la multa fino a 6000 euro) per chi istiga a commettere o commette atti discriminatori, alla reclusione da sei mesi a quattro anni per chi istiga a commettere o commette atti violenti. In aggiunta, come ho accennato, l’articolo 604 ter aggrava fino alla metà la pena prevista per altro reato, quando questo sia commesso per ragioni legate al sesso, al genere, all’orientamento sessuale o all’identità di genere della vittima. Infine, l’articolo 4 della proposta di legge interviene anche sulle pene accessorie, prevedendo ad esempio la possibilità di condannare l’autore del reato anche a svolgere un lavoro di pubblica utilità presso associazioni che si dedicano alla tutela delle vittime di discriminazione o violenza omolesbobitransfobica.
La Senatrice Cirinnà ci ha illustrato invece il clima che si è creato intorno all’approvazione del DDL:
Come percepisce il clima sulla discussione per il DDL Zan
Mi pare che, nella maggioranza, il clima sia buono e costruttivo, con un quadro politico abbastanza solido e definito. Abbiamo lavorato molto per questo, negli ultimi mesi, anche grazie alla decisione di convocare periodicamente una “bicameralina” con i membri di maggioranza delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato: qualcosa che avevamo fatto anche durante l’iter di approvazione della legge sulle unioni civili, e che anche allora si rivelò molto utile. Nell’ultima fase, inoltre, alcuni compromessi raggiunti con la parte più liberale e aperta di Forza Italia mi fanno essere moderatamente ottimista sull’andamento dei lavori alla Camera.
Quanto ostruzionismo c’è e su cosa si basa?
Il “capo delle tempeste”, come già avvenuto in passato, è la questione del presunto conflitto tra l’estensione della legge Mancino e la libertà di espressione. Una questione spinosa, che per molti rappresenta una preoccupazione in buona fede e per altri (molti di più, purtroppo) l’ennesima occasione di strumentalizzare una legge urgente e necessaria a fini ideologici. A quanti sono in buona fede, abbiamo dato una risposta con la mediazione raggiunta sulla riformulazione dell’emendamento Costa in Commissione: una norma di principio, che non fa altro che ribadire gli approdi della giurisprudenza attuativa della legge Mancino. Mi auguro che questo faccia venir meno perplessità e occasioni di ostruzionismo. Le opinioni restano libere, a essere punite sono e saranno soltanto – com’è doveroso – quelle opinioni che determinino il pericolo concreto del compimento di atti discriminatori o violenti. Certo, bisognerà fare grande attenzione al numero di voti segreti che potranno essere chiesti in Aula.
C’è realmente bisogno di questa legge nonostante ci sia la Reale-Mancino ?
Non dimentichiamo che nella legge Mancino c’è anche una aggravante speciale, che dà protezione in moltissimi casi di reati “comuni” commessi per ragioni di odio razziale, etnico o basato sulla nazionalità e sulla religione. Quest’aggravante, che verrà estesa alle condotte motivate da omolesbobitransfobia, viene applicata costantemente ed è uno strumento importante. Al di là comunque di ogni discorso sull’applicazione della legge Mancino, ritengo urgente e necessario intervenire: basta sfogliare le pagine dei giornali o parlare con le associazioni di donne o persone LGBT+ per rendersi conto che i crimini fondati sull’odio misogino e omolesbobitransfobico stanno diventando una vera e propria emergenza. Tanto più in un momento in cui le condizioni di coesione della comunità nazionale sono messe a dura prova dal periodo difficile che stiamo attraversando.
Sul fronte dei diritti, sei la paladina, nonostante abbiamo ottenuto solo le unioni civili, dopo la legge contro l’omobitransfobia e misoginia riusciremo ad avere una riforma del diritto di famiglia in materia di adozione?
Non so dirti oggi se riusciremo a cogliere questa opportunità già nel corso di questa legislatura. Quel che posso dire, è che come responsabile diritti del Partito Democratico ho intenzione di avviare una discussione franca e aperta all’interno del Partito, nelle sedi competenti, per innescare un processo politico che ci porti a portare più in alto l’asticella dei diritti, dal matrimonio egualitario fino a una riforma delle adozioni e della responsabilità genitoriale capace di dare pieno riconoscimento alle famiglie omogenitoriali e dunque diritti e piena uguaglianza alle bambine e ai bambini che in quelle famiglie nascono e crescono. Credo che dopo il grande risultato ottenuto con la legge sulle unioni civili, il PD non possa tirarsi indietro: lo abbiamo promesso, dobbiamo farlo al più presto.
Pertanto, quanto ci può spaventare una legge che tutela tutti quei ragazzi e quelle ragazze che già da adolescenti subiscono violenze fisiche e psicologiche di stampo omofobico? Quanto ci può spaventare tutelare sul lavoro, in famiglia e nei luoghi aggregativi la dignità di ogni persona al di la del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere?
Credo che la risposta sia chiara, la vera paura è perdere il sex appeal su elettori che probabilmente neanche conoscono quanto è meravigliosa e arricchente la diversità degli individui in una società.