Bentornati al nostro #europafordummies!
Oggi vi parlerò di uno dei più longevi luoghi comuni sull’Unione europea: il Presidente della Commissione europea non è eletto da nessuno e, quindi, non ha la legittimazione per operare da “””esecutivo””” (quale non è) dell’Unione europea sugli Stati Nazionali sovrani. Sembra che questo luogo comune sia arrivato anche alle alte sfere del Consiglio europeo. Infatti l’ex Primo ministro britannico, David Cameron, nel 2014 (all’epoca dell’elezione di Juncker alla Presidenza della Commissione) manifestò contro l’insediamento in quanto “Nessuno lo ha eletto e il suo nome non era su alcuna scheda elettorale”. Recentemente, come riportato sulle pagine de Il Giornale dopo le parole di Juncker sull’elezione di Trump, anche dal Parlamento europeo sono arrivate alcune critiche in tal senso:
Incredibile come i membri del Parlamento europeo (vero, Farage?) siano i primi a non conoscere le regole dell’istituzione di cui fanno parte. Sovranità ad orologeria, quando fa comodo. Ma qui facciamo informazione, ergo cerchiamo di capire come funzioni il meccanismo di nomina/elezione del Presidente della Commissione europea.«Perderemo due anni, aspettando che Trump termini di fare il giro del mondo che non conosce». Parole di fuoco che hanno subito scatenato la reazione dei trumpisti che battono sul solito tasto debole di Juncker: Trump è stato eletto dalla maggioranza dei votanti americani, il leader europeo non ricopre il suo ruolo grazie a un mandato elettorale. «Penso che non sia Jean-Claude Juncker a dover spiegare a Donald Trump le cose del mondo – ha attaccato l’europarlamentare e vicesegretario federale della Lega Nord Lorenzo Fontana -, semmai il contrario. Ricordo a Juncker che non è stato eletto da nessuno, a differenza di Trump. L’allergia alla democrazia di questa Europa ancora una volta emerge con prepotenza».
L’elezione del Presidente della Commissione europea è regolato dall’art.17 comma 7 inserito nelle modifiche del Trattato di Lisbona al Trattato sull’Unione europea (TUE, ovvero Maastricht):
7. “Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura. (…) Il presidente, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.”
Quanto scritto è valido anche da parte del Parlamento. Infatti nell’art. 9 del Trattato di Lisbona viene detto ciò:
Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio; esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati; elegge il presidente della Commissione.
Le novità contemplate dal Trattato di Lisbona sono molteplici, come rivela Guastaferro (2014). In primo luogo, vi è un cambiamento semantico di non poco conto: il Presidente della Commissione deve essere “eletto” dal Parlamento europeo e non semplicemente “approvato” dallo stesso, come prevedeva il Trattato di Nizza. Fermo restando in capo al Consiglio europeo il potere di proposta, questo deve essere esercitato “dopo aver effettuato le consultazioni appropriate”.
In via generale, l’articolo 17.7 TUE rappresenta una delle tante disposizioni del Trattato volte a rafforzare la democrazia “rappresentativa”. Più in particolare, il Trattato di Lisbona rappresenta l’apice di un processo, cominciato con i Trattati di Maastricht, volto a rafforzare il coinvolgimento dell’unica istituzione direttamente eletta dai cittadini nelle procedure di formazione dell’esecutivo – che esecutivo non è – comunitario.
Un’altra particolarità del Trattato si ha nel fatto che, mentre il Trattato di Lisbona prevede che il Consiglio europeo, nel proporre un candidato alla Presidenza della Commissione, effettui appropriate consultazioni tenendo conto delle elezioni europee, il Parlamento europeo ha deciso, con una risoluzione, di condurre la campagna elettorale del 2014 rendendo noto in anticipo il nome della persona che ciascuna famiglia politica avrebbe indicato come Presidente della Commissione in caso di vittoria. Per la prima volta, dunque, le famiglie politiche europee si sono presentate agli elettori palesando quelli che sono stati chiamati Spitzenkandidaten, termine che in tedesco indica i candidati-guida che i partiti selezionano come loro favoriti, ad esempio per diventare Cancelliere.
Nonostante questo, il problema giuridico è dato dalla prassi stessa, cioè il fatto che il Parlamento designi un candidato alla presidenza quando l’art. 17 dà questo potere al Consiglio europeo. Ma, a parte questo, come il Trattato citato dimostra, esistono l’investitura e la legittimazione da parte di organi elettivi di primo livello su cariche non elettive dirette, ma questo non comporta l’anti-democraticità del Presidente della Commissione né, come avete potuto vedere anche nell’articolo di Timothy Dissegna, il Parlamento viene esautorato del suo ruolo di carica elettiva di primo livello.
Avete letto l’articolo del Trattato. Vi sembra complicato oltre ogni limite, fumoso e incomprensibile? Sì, per chi non ha finito la prima elementare. Vero, Messora?
Sì vabbè, ridicolo. E poi, un presidente abusivo votato da un organo elettivo? Dove l’ho già visto? Ah sì, nelle discussioni tra analfabeti di diritto pubblico in Italia. Juncker non eletto!1!11!11!1 A casa!1111